Art. 28 
 
     Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale 
 
  1. La biblioteca pubblica di ente locale  conserva  e  valorizza  i
beni  librari  e  documentari  in  spazi  adeguatamente  allestiti  e
organizzati  per  le  diverse  tipologie  di  utenti  e   svolge   in
particolare i seguenti compiti: 
    a) raccolta,  inventariazione,  catalogazione,  scarto,  messa  a
disposizione per la pubblica consultazione  di  libri,  informazioni,
documenti e  materiali  comunque  editi  o  pubblicati  su  qualunque
supporto, organizzati materialmente e concettualmente; 
    b) creazione di specifiche  sezioni,  all'interno  delle  proprie
collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonche'
per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza; 
    c)  valorizzazione  e  conservazione   del   proprio   patrimonio
documentario  e  librario  e  promozione  della  lettura,  anche   in
collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e
privati; 
    d) valorizzazione e catalogazione degli  archivi  storici,  delle
raccolte librarie  di  pregio  e  delle  collezioni  che  si  trovano
all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza
archivistica, con l'Istituto regionale per  il  patrimonio  culturale
del Friuli Venezia Giulia di cui alla  legge  regionale  n.  10/2008,
nonche' con gli istituti universitari e gli istituti  centrali  dello
Stato. 
  2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza  al  suo  interno
anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale  e  una  sezione
per i ragazzi. 
  3. Il servizio base di consultazione e  prestito  e'  gratuito  per
l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di  base,  come  fotocopie  e
bibliografie  fornite  su  supporti   che   rimangono   in   possesso
dell'utente, possono essere a pagamento. 
  4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di
materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso  il  servizio
di prestito interbibliotecario di cui all'art. 31, comma  1,  lettera
f). 
  5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso  libero
e  gratuito  a  internet  con  le  sole  limitazioni  disposte  dalla
normativa vigente e da propri regolamenti e puo',  altresi',  fornire
agli  utenti,  nei  limiti  derivanti  dalle  proprie   risorse,   la
consultazione  in  rete  di  fonti  di  informazione  che  non  siano
liberamente accessibili. 
  6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con  continuita'  i
propri servizi adottando un congruo orario di apertura  al  pubblico,
nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del  servizio
interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale  faccia  parte
di un sistema bibliotecario, i suoi orari  di  apertura  al  pubblico
sono coordinati  con  quelli  delle  altre  biblioteche  aderenti  al
sistema stesso.