Art. 29 Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale 1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) stanzia annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario; b) assume personale qualificato; c) promuove l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario; d) adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.