Art. 29 
 
   Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale 
 
  1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede  alla
sua gestione nel rispetto delle disposizioni  di  cui  alla  presente
legge. 
  2. L'ente locale gestore di  una  biblioteca  pubblica  svolge,  in
particolare, i seguenti compiti: 
    a)  stanzia  annualmente  quote  delle  proprie  risorse  per  il
servizio bibliotecario; 
    b) assume personale qualificato; 
    c)  promuove  l'inserimento  della  biblioteca  in   un   sistema
bibliotecario; 
    d) adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.