Art. 3 Principi e obiettivi 1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali e' improntato ai principi di qualita', semplificazione, sostenibilita', sussidiarieta' e trasparenza. 2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di: a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative; b) valorizzare la qualita' delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico; c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali; d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea; e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali; f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio; g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilita' motoria, psichica o sensoriale; h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone; j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale. 3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attivita' dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'art. 2, nonche' dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).