Art. 3 
 
                        Principi e obiettivi 
 
  1.  Il  sostegno  finanziario  della  Regione  alle  iniziative  di
valorizzazione dei  beni  culturali  e'  improntato  ai  principi  di
qualita',   semplificazione,   sostenibilita',    sussidiarieta'    e
trasparenza. 
  2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli
obiettivi di: 
    a) incentivare la  collaborazione  e  gli  accordi  fra  soggetti
pubblici, tendendo  all'ottimizzazione  delle  risorse  economiche  e
organizzative; 
    b) valorizzare la qualita' delle professioni presenti nei settori
museale, bibliotecario e archivistico; 
    c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come  risorsa
complementare al ruolo degli operatori professionali; 
    d) promuovere le iniziative internazionali,  anche  favorendo  la
partecipazione  dei  soggetti  operanti  nei   vari   settori   della
valorizzazione   dei   beni   culturali   ai   programmi   finanziati
direttamente dalla Commissione europea; 
    e) promuovere e valorizzare  le  relazioni  tra  beni  culturali,
paesaggistici e contesti territoriali; 
    f) promuovere e facilitare  la  conoscenza  e  la  fruizione  del
patrimonio culturale e  degli  eventi  di  cultura  e  di  spettacolo
attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile,  anche
attivando collaborazioni con le  organizzazioni  del  turismo  e  del
commercio; 
    g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle
persone con disabilita' motoria, psichica o sensoriale; 
    h) diffondere la conoscenza del patrimonio  culturale  regionale,
agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di  beni
culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'art.  108  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio  2002,  n.
137); 
    i) favorire l'uguaglianza  sociale  e  la  crescita  culturale  e
civile delle persone; 
    j) favorire la partecipazione dei  soggetti  privati,  singoli  o
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale. 
  3. Alla programmazione degli  interventi  regionali  in  materia  e
all'attuazione dei  relativi  obiettivi  concorrono  i  programmi  di
attivita' dell'Istituto regionale per  il  patrimonio  culturale  del
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13  ottobre  2008,
n. 10 (Istituto regionale per  il  patrimonio  culturale  del  Friuli
Venezia Giulia), che presta il proprio supporto  tecnico  scientifico
per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'art.  2,
nonche' dell'Azienda speciale di  Villa  Manin,  di  cui  alla  legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione  dell'Azienda  speciale
Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e
urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto  2006,
n.  18  (Istituzione   della   Fondazione   per   la   valorizzazione
archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo
sviluppo turistico dell'area).