Art. 30 Biblioteche d'interesse regionale 1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie: a) biblioteche di conservazione; b) biblioteche specializzate; c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale. 2. Al riconoscimento dell'interesse regionale provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale, che tengono conto dei seguenti elementi: a) arco di tempo di apertura al pubblico; b) grado di sviluppo dell'attivita' di catalogazione del patrimonio documentario custodito; c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito; d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate; e) presenza di personale specializzato. 3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'art. 26, non cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari. 4. Nell'ambito dell'attivita' di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.