Art. 30 
 
                  Biblioteche d'interesse regionale 
 
  1. La Regione  riconosce  e  sostiene  le  biblioteche  d'interesse
regionale, che comprendono le seguenti tipologie: 
    a) biblioteche di conservazione; 
    b) biblioteche specializzate; 
    c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare  interesse
regionale. 
  2. Al riconoscimento dell'interesse regionale  provvede  la  Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di beni culturali, sentita la  Conferenza  della  rete  bibliotecaria
regionale di cui all'art. 32, sulla base  di  criteri  stabiliti  con
regolamento regionale, che tengono conto dei seguenti elementi: 
    a) arco di tempo di apertura al pubblico; 
    b)  grado  di  sviluppo  dell'attivita'  di   catalogazione   del
patrimonio documentario custodito; 
    c)  attuazione  di  programmi  di   incremento   del   patrimonio
documentario custodito; 
    d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di  studio  e
di ricerca realizzate; 
    e) presenza di personale specializzato. 
  3.  La  Regione  concede  alle  biblioteche  d'interesse  regionale
finanziamenti annui per  gli  interventi  di  cui  all'art.  26,  non
cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari. 
  4.  Nell'ambito  dell'attivita'  di  sostegno   delle   biblioteche
d'interesse regionale, i finanziamenti di  cui  al  comma  3  possono
essere utilizzati, nella misura massima del 50 per  cento,  anche  al
fine  dell'acquisizione  delle  risorse  umane  necessarie   per   il
funzionamento delle biblioteche.