Art. 31 
 
    Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale 
 
  1. Per perseguire le finalita' di cui  all'art.  21,  comma  1,  la
Regione: 
    a) definisce, nell'ambito del  Documento  di  politica  culturale
regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014, sentita
la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art.  32,
le  linee  di  indirizzo  della  politica   regionale   del   settore
bibliotecario nel medio termine; 
    b) assicura la raccolta e  l'elaborazione  dei  dati  tramite  le
biblioteche centri sistema; 
    c)  attiva  un  portale  telematico  della   rete   bibliotecaria
regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i  dati
statistici  e  le  attivita'  piu'  significative  delle  biblioteche
facenti parte della rete regionale; 
    d) vigila sull'osservanza del rispetto  della  normativa  vigente
sul deposito legale dei  documenti  e  in  particolare  sull'archivio
regionale della produzione editoriale; 
    e) promuove l'integrazione dei  sistemi  informativi  all'interno
del territorio regionale; 
    f) organizza  il  prestito  interbibliotecario,  di  cui  possono
usufruire  i  soggetti  che  fanno  parte  della  rete  bibliotecaria
regionale e le istituzioni facenti parte  del  sistema  universitario
regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 17  febbraio  2011,
n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale); 
    g) verifica periodicamente la  qualita'  dei  servizi  offerti  e
l'attivita'  svolta  dalle  biblioteche  della   rete   bibliotecaria
regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati,
stabilendo gli standard minimi  di  funzionamento  delle  biblioteche
stesse.