Art. 31 Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale 1. Per perseguire le finalita' di cui all'art. 21, comma 1, la Regione: a) definisce, nell'ambito del Documento di politica culturale regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine; b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema; c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attivita' piu' significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale; d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale; e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale; f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale); g) verifica periodicamente la qualita' dei servizi offerti e l'attivita' svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.