Art. 32 Conferenza della rete bibliotecaria regionale 1. E' istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di: a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'art. 31, comma 1, lettera a); b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2; c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo. 2. La Conferenza e' costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed e' composta: a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali; c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008; d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti; e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Universita' degli studi di Trieste; f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Universita' degli studi di Udine; g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato; h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologijche Furlane-Societa' Filologica Friulana; i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste; j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche; k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'art. 30; l) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane; m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'art. 30; n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali. 3. La Conferenza e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalita' di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali. 4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed e' convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza e' convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. 5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale e' riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.