Art. 32 
 
            Conferenza della rete bibliotecaria regionale 
 
  1. E' istituita la Conferenza della rete  bibliotecaria  regionale,
quale organo con funzioni propositive,  consultive  e  di  controllo,
avente il compito di: 
    a) esprimere il parere e  formulare  le  proposte  riguardo  allo
schema delle linee di indirizzo di cui all'art. 31, comma 1,  lettera
a); 
    b) fornire i pareri e  formulare  le  proposte  alla  Regione  in
relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2; 
    c) verificare lo stato di attuazione  degli  interventi  previsti
dal presente capo. 
  2. La  Conferenza  e'  costituita,  presso  il  Servizio  regionale
competente in materia di  beni  culturali,  con  deliberazione  della
Giunta regionale ed e' composta: 
    a)  dall'Assessore  regionale  competente  in  materia  di   beni
culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente; 
    b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia  di
beni culturali; 
    c)  dal  Direttore  dell'Istituto  regionale  per  il  patrimonio
culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla  legge  regionale  n.
10/2008; 
    d)  da  cinque  responsabili  tecnici  di  sistemi  bibliotecari,
designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti; 
    e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario
di Ateneo dell'Universita' degli studi di Trieste; 
    f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario
di Ateneo dell'Universita' degli studi di Udine; 
    g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia  Giulia,
previo accordo con il medesimo, o un suo delegato; 
    h) da un rappresentante  designato  dalla  Societât  Filologijche
Furlane-Societa' Filologica Friulana; 
    i) da un rappresentante  designato  dalla  Narodna  in  Studijska
Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste; 
    j)  da  un  rappresentante  designato  dalla  Sezione   regionale
dell'Associazione Italiana Biblioteche; 
    k)  da   un   rappresentante   designato   congiuntamente   dalle
biblioteche  ecclesiastiche  operanti  nel  Friuli  Venezia   Giulia,
riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'art. 30; 
    l)  da  un  rappresentante  designato  dalla  Sezione   regionale
dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane; 
    m)  da   un   rappresentante   designato   congiuntamente   dalle
biblioteche private  aperte  al  pubblico,  riconosciute  d'interesse
regionale ai sensi dell'art. 30; 
    n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle  autonomie
locali. 
  3. La Conferenza e' costituita con  decreto  del  Presidente  della
Regione, previa deliberazione  della  Giunta  regionale,  assunta  su
proposta dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  beni
culturali,  che  ne  determina  le  modalita'  di  funzionamento.  Le
funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un  dipendente
della Direzione centrale competente in materia di beni culturali. 
  4. La Conferenza resta in carica  per  tre  anni  ed  e'  convocata
almeno una volta  all'anno.  La  Conferenza  e'  convocata  anche  su
richiesta di almeno un terzo dei componenti. 
  5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo
gratuito. Ai  componenti  esterni  all'Amministrazione  regionale  e'
riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i
dipendenti regionali.