Art. 35 
 
Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari  antichi,
                          rari e di pregio 
 
  1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le  raccolte
librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di
accordi di collaborazione con  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi
dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000  e  dell'art.  15  della
legge n. 241/1990, specifici  progetti  per  la  loro  catalogazione,
digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di
digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente  di  quello
periodico.