Art. 35 Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio 1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge n. 241/1990, specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.