Art. 36 Interventi per edifici a uso biblioteche 1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008, puo' stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge n. 241/1990, accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.