Art. 36 
 
              Interventi per edifici a uso biblioteche 
 
  1. La Regione,  sentito  l'Istituto  regionale  per  il  patrimonio
culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla  legge  regionale  n.
10/2008, puo' stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge  regionale
n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge  n.  241/1990,  accordi  con  le
amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per  disciplinare
la  realizzazione  in  collaborazione  di  specifici  interventi   di
investimento finalizzati alla  ristrutturazione,  al  recupero  o  al
restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o  aperte  al
pubblico. 
  2. Ai fini della  realizzazione  degli  interventi  previsti  negli
accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata
a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di
cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.