Art. 37 Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici 1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di: a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro e la migliore conservazione del patrimonio medesimo; b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2. 2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando cio' ne agevoli la conservazione e la fruizione. 3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attivita' di ricerca, inventariazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi. 4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorita' fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014 e nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, che specificano le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensita' dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalita' di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorita' di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalita' della concessione ed erogazione dei contributi, nonche' i termini dei relativi procedimenti.