Art. 38 
 
                  Obblighi dei titolari di archivi 
 
  1.  Ogni   intervento   riguardante   archivi   pubblici,   archivi
ecclesiastici, archivi  privati  dichiarati  di  interesse  culturale
viene svolto secondo le previsioni della normativa statale. 
  2.  La  concessione  dei  contributi  previsti  dall'art.   37   e'
subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di  consentire
l'accesso al materiale conservato negli archivi.