Art. 4 Attivita' dei musei 1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la piu' diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua funzione educativa, nonche' la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale. 2. Sono attivita' fondamentali dei musei: a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attivita' connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni; b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto cio' che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico; c) la ricerca scientifica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Universita' e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attivita' didattiche, divulgative, di educazione e formazione.