Art. 4 
 
                         Attivita' dei musei 
 
  1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei
e  gli  altri  istituti  culturali  per  garantire  la  piu'  diffusa
conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia  e  per
promuovere  la  sua  funzione  educativa,  nonche'  la  sua  corretta
conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale. 
  2. Sono attivita' fondamentali dei musei: 
    a) la gestione, conservazione e catalogazione  delle  collezioni,
ivi comprese le attivita' connesse alle acquisizioni e alle scelte di
prestito e di circolazione dei beni; 
    b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di
tutto cio' che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e
il valore percepito dal pubblico; 
    c)  la  ricerca  scientifica  e  lo  sviluppo  di   rapporti   di
collaborazione con le scuole, con le Universita'  e  con  istituti  e
associazioni impegnati nello  svolgimento  di  attivita'  didattiche,
divulgative, di educazione e formazione.