Art. 44 
 
        Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 16/2014 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 31 della  legge  regionale  n.  16/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. La Regione, al fine di rendere il territorio  regionale  piu'
attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette  al
rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo
e al miglioramento  della  fruizione  dei  beni  culturali,  mediante
l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti,  con
il coinvolgimento degli enti locali  di  riferimento,  anche  facenti
parte di diverse Unioni territoriali  intercomunali,  riconoscendo  e
sostenendo la formazione di distretti culturali.».