Art. 44 Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 16/2014 1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2014 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale piu' attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.».