Art. 45 Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese 1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento. 2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. 3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'art. 26, dall'art. 30, comma 3, dall'art. 33, comma 2, e dall'art. 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.