Art. 45 
 
         Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese 
 
  1. I  contributi  previsti  dalla  presente  legge  possono  essere
cumulati con altri benefici regionali o di altri enti  pubblici  fino
alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per  il  medesimo
intervento. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui al capo  III  del  titolo  II
della legge regionale n. 7/2000, le spese relative ai  contributi  di
cui alla presente legge  sono  rendicontate  fino  all'ammontare  del
contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei  relativi
bandi e regolamenti. 
  3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario
dall'art. 26, dall'art.  30,  comma  3,  dall'art.  33,  comma  2,  e
dall'art. 34, sono  rendicontabili,  qualora  ammissibili,  anche  le
spese sostenute  nel  periodo  compreso  fra  l'inizio  dell'anno  di
concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.