Art. 46 Aiuti di Stato 1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalita' individuate nei provvedimenti attuativi.