Art. 46 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente  legge  configurino
aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale
provvede  all'adempimento  degli  obblighi  procedurali  in  materia,
secondo le modalita' individuate nei provvedimenti attuativi.