Art. 48 Disposizioni transitorie 1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'art. 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. 2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176. 3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'art. 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalita' definite dalle leggi medesime. 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015). 5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'art. 51, nonche' al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalita' definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.