Art. 48 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I procedimenti avviati prima  della  data  di  cui  all'art.  51
continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. 
  2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria
regionale di cui all'art. 32 rimane in carica la Conferenza regionale
dei sistemi bibliotecari prevista dall'art. 6 della  legge  regionale
1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale,
tutela  e  valorizzazione  delle  biblioteche  e  valorizzazione  del
patrimonio archivistico), ricostituita  da  ultimo  con  decreto  del
Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176. 
  3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei  e
delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'art. 8,  comma
5, l'Amministrazione regionale provvede al  finanziamento  dei  musei
multipli, grandi e  di  interesse  regionale  individuati  con  legge
finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella  misura  e
con le modalita' definite dalle leggi medesime. 
  4. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2000,  n.  10  (Interventi
per  la  tutela,  conservazione  e  valorizzazione  dell'architettura
fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'art.  6,
comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015,  n.  20  (Assestamento
del bilancio 2015). 
  5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al
finanziamento  dei   sistemi   bibliotecari   e   delle   biblioteche
riconosciute di  interesse  regionale  esistenti  alla  data  di  cui
all'art. 51, nonche'  al  finanziamento  dei  soggetti  di  cui  agli
articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalita'  definite
con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.