Art. 5 Sistema museale regionale 1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizza nell'ambito del Sistema museale regionale. 2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'art. 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunita' e che risultano in possesso di una serie di requisiti funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri: a) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento coerente con gli standard di servizio e di professionalita' degli addetti definiti con atto statale; b) direzione del museo assegnata a persone dotate di qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura; qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo, la direzione e' svolta a livello di rete museale, o comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti; c) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico; d) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere culturali, motorie, psichiche e sensoriali alla fruizione delle collezioni; e) adozione di sistemi di comunicazione moderni, rispettosi del pluralismo linguistico e diversificati in rapporto alle esigenze dei visitatori; f) svolgimento di attivita' educative e percorsi didattici in collaborazione con le istituzioni scolastiche; g) svolgimento di attivita' di ricerca correlata alla conservazione e alla catalogazione del patrimonio posseduto; h) rilevazione della quantita' e della qualita' della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori. 3. I requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui al comma 2, lettere b), f), g) e h), sono conseguibili anche attraverso la costituzione di una rete museale ai sensi dell'art. 7. 4. L'inserimento nel Sistema museale regionale e' disposto, su domanda dei musei e delle reti museali in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'art. 9. 5. La Regione, inoltre, collabora con i competenti organi statali alla costituzione del Sistema museale regionale integrato, del quale fanno parte i musei e i luoghi della cultura compresi nel Polo museale del Friuli Venezia Giulia, individuato ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).