Art. 5 
 
                      Sistema museale regionale 
 
  1. L'interazione e la cooperazione tra gli  istituti  museali  e  i
luoghi della cultura  delle  amministrazioni  pubbliche  e  di  altri
soggetti pubblici  e  privati  presenti  nel  territorio  del  Friuli
Venezia Giulia si realizza nell'ambito del Sistema museale regionale. 
  2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei  pubblici  non
statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente  o
aggregati in reti costituite ai sensi dell'art. 7,  che  svolgono  la
loro funzione culturale, di ricerca ed  educativa  a  servizio  della
comunita' e che risultano in  possesso  di  una  serie  di  requisiti
funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri: 
    a) presenza di uno statuto o di un regolamento di  organizzazione
e di funzionamento  coerente  con  gli  standard  di  servizio  e  di
professionalita' degli addetti definiti con atto statale; 
    b)  direzione  del  museo   assegnata   a   persone   dotate   di
qualificazione professionale in materia di  tutela  e  valorizzazione
dei beni culturali e in possesso di  esperienza  di  elevato  livello
nella gestione di istituti e luoghi  della  cultura;  qualora  questa
funzione non possa essere assicurata dal singolo museo, la  direzione
e' svolta a livello  di  rete  museale,  o  comunque,  attraverso  la
condivisione della stessa con altri istituti; 
    c) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico; 
    d) tutela della sicurezza  delle  persone  e  abbattimento  delle
barriere culturali, motorie, psichiche e  sensoriali  alla  fruizione
delle collezioni; 
    e) adozione di sistemi di comunicazione moderni,  rispettosi  del
pluralismo linguistico e diversificati in rapporto alle esigenze  dei
visitatori; 
    f) svolgimento di attivita' educative  e  percorsi  didattici  in
collaborazione con le istituzioni scolastiche; 
    g)  svolgimento  di   attivita'   di   ricerca   correlata   alla
conservazione e alla catalogazione del patrimonio posseduto; 
    h) rilevazione della quantita' e della qualita'  della  fruizione
da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei
visitatori. 
  3. I requisiti funzionali di base relativi ai  criteri  di  cui  al
comma 2, lettere b), f), g) e h), sono conseguibili anche  attraverso
la costituzione di una rete museale ai sensi dell'art. 7. 
  4. L'inserimento nel Sistema  museale  regionale  e'  disposto,  su
domanda dei musei e delle reti museali in possesso dei  requisiti  di
cui al comma 2, dal Servizio regionale competente in materia di  beni
culturali, il quale si avvale della consulenza della  Commissione  di
cui all'art. 9. 
  5. La Regione, inoltre, collabora con i competenti  organi  statali
alla costituzione del Sistema museale regionale integrato, del  quale
fanno parte i musei e  i  luoghi  della  cultura  compresi  nel  Polo
museale del Friuli Venezia Giulia, individuato ai sensi dell'art.  34
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,
n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,  degli  uffici  della  diretta
collaborazione  del  Ministro  e   dell'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance, a norma dell'art.  16,  comma  4,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).