Art. 7 
 
                            Reti museali 
 
  1.  Le  reti  museali  sono  strumenti  di   coordinamento   e   di
cooperazione organizzativa e gestionale fra piu'  musei,  finalizzate
alla valorizzazione  delle  relazioni  tra  musei  e  territorio,  in
coerenza  con  l'assetto  delle  Unioni  territoriali   intercomunali
costituite ai sensi della legge regionale 12  dicembre  2014,  n.  26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli  Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione   di    funzioni    amministrative),    nonche'    alla
qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero  al
conseguimento dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di
cui all'art. 5, comma 2, lettere b), f), g) e h). 
  2. Possono fare parte di  una  rete  museale  i  musei  pubblici  e
privati situati nel territorio di  una  o  piu'  Unioni  territoriali
intercomunali; per la costituzione di una rete  museale  comprendente
musei pubblici e  privati  situati  nel  territorio  di  piu'  Unioni
territoriali intercomunali e' necessaria  la  previa  intesa  fra  le
Unioni territoriali intercomunali interessate. 
  3. Nel territorio di una singola Unione territoriale  intercomunale
puo' essere costituita un'unica rete  museale;  i  musei  pubblici  e
privati  situati  nel   territorio   di   una   Unione   territoriale
intercomunale nel quale sia presente una  rete  museale  non  possono
fare parte di altre reti. 
  4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati  nel
territorio  di  una  Unione  territoriale  intercomunale  in  cui  e'
presente una rete museale possono fare parte di  altre  reti  museali
tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di
altre Unioni territoriali intercomunali. 
  5. Ai fini  della  presente  legge,  per  reti  tematiche  e  musei
tematici si intendono le  reti  museali  e  i  musei  destinati  alla
conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di
tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e  testimonianze  di
specifici   aspetti   o   momenti    particolarmente    significativi
nell'evoluzione  dell'ambiente  naturale  e  del  paesaggio,  o   nel
percorso storico-sociale della civilta'. 
  6. Per ciascuno dei tematismi individuati con  deliberazione  della
Giunta  regionale,  nell'intero  territorio  regionale  puo'   essere
costituita una sola rete museale. 
  7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti
dai musei associati, ne coordina l'attivita', assicura agli stessi il
buon andamento dei servizi,  anche  con  l'intervento  del  personale
direttivo e tecnico necessario, cura  i  rapporti  con  i  competenti
uffici regionali e statali. 
  8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le  reti
museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore  a  tre,
sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a) costituzione con un atto formale che prevede la  distribuzione
delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli
stessi; 
    b) sussistenza di tutti i requisiti funzionali di  base  relativi
ai criteri di cui all'art. 5, comma  2,  e  possesso,  da  parte  dei
singoli  musei  che  costituiscono  la  rete  o  vi  aderiscono,  dei
requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui  all'art.  5,
comma 2, lettere a), c) e d).