Art. 7 Reti museali 1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra piu' musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonche' alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), f), g) e h). 2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o piu' Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di piu' Unioni territoriali intercomunali e' necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate. 3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale puo' essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti. 4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui e' presente una rete museale possono fare parte di altre reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali. 5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civilta'. 6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale puo' essere costituita una sola rete museale. 7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attivita', assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali. 8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre, sulla base dei seguenti criteri generali: a) costituzione con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; b) sussistenza di tutti i requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, e possesso, da parte dei singoli musei che costituiscono la rete o vi aderiscono, dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c) e d).