Art. 8 
 
             Musei e reti museali di rilevanza regionale 
 
  1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel  Sistema
museale regionale, la Regione riconosce  la  qualifica  di  «Museo  a
rilevanza regionale» o di «Rete museale  a  rilevanza  regionale»  ai
musei e alle reti che risultano in possesso dei  seguenti  requisiti,
come specificati dal regolamento attuativo di cui all'art. 11: 
    a) requisiti funzionali  fissati  in  applicazione  dei  medesimi
criteri di cui all'art. 5,  comma  2,  ma  con  indicatori  di  grado
superiore; 
    b) ulteriori  requisiti,  di  tipo  dimensionale  e  qualitativo,
riferiti: all'ampiezza e al valore delle collezioni;  all'ampiezza  e
alle condizioni degli  spazi  fisici,  nonche'  alla  qualita'  degli
allestimenti; alla presenza di strutture dedicate  all'erogazione  di
servizi accessori; al  numero  e  alla  qualificazione  professionale
degli operatori e alla loro partecipazione ai corsi di  cui  all'art.
6, comma 3; al livello di impiego della strumentazione tecnologica  e
alla messa a disposizione del pubblico di connessione internet  wi-fi
gratuita; alla varieta' e periodicita' delle  iniziative  concernenti
l'organizzazione di mostre temporanee, la produzione e diffusione  di
pubblicazioni  e  di  prodotti  multimediali  e  l'incremento   delle
collezioni con nuove acquisizioni; all'intrattenimento di rapporti  e
scambi culturali con musei e altre istituzioni  italiane  ed  estere;
all'attuazione di forme di collaborazione con Universita' italiane ed
estere; all'ampiezza della catalogazione delle collezioni nel Sistema
Informativo  Regionale  del  Patrimonio  Culturale  (SIRPAC)  gestito
dall'Istituto  regionale  per  il  patrimonio  culturale  del  Friuli
Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008. 
  2.  Il  riconoscimento  della  qualifica  di  «Museo  a   rilevanza
regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale» e' disposto  con
deliberazione della Giunta regionale,  su  domanda  presentata  dagli
enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa  verifica
del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da  parte  del  Servizio
regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale
della consulenza della Commissione di cui all'art. 9. 
  3.  Il  riconoscimento  della  qualifica  di  «Museo  a   rilevanza
regionale» di «Rete museale  a  rilevanza  regionale»  e'  condizione
essenziale ai fini dell'accesso  ai  finanziamenti  previsti  per  il
settore museale dalla presente legge. 
  4. La permanenza dei requisiti di  cui  al  comma  1  e'  accertata
nell'ambito dell'istruttoria del  procedimento  di  assegnazione  dei
contributi previsti dall'art. 10, comma 1, anche sulla base dei  dati
forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui  all'art.  7
della legge regionale 11 agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in
materia di attivita' culturali). 
  5. Il Servizio regionale competente in materia  di  beni  culturali
predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei  musei  e  delle  reti
museali a rilevanza regionale, che viene  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.