Art. 8 Musei e reti museali di rilevanza regionale 1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale» ai musei e alle reti che risultano in possesso dei seguenti requisiti, come specificati dal regolamento attuativo di cui all'art. 11: a) requisiti funzionali fissati in applicazione dei medesimi criteri di cui all'art. 5, comma 2, ma con indicatori di grado superiore; b) ulteriori requisiti, di tipo dimensionale e qualitativo, riferiti: all'ampiezza e al valore delle collezioni; all'ampiezza e alle condizioni degli spazi fisici, nonche' alla qualita' degli allestimenti; alla presenza di strutture dedicate all'erogazione di servizi accessori; al numero e alla qualificazione professionale degli operatori e alla loro partecipazione ai corsi di cui all'art. 6, comma 3; al livello di impiego della strumentazione tecnologica e alla messa a disposizione del pubblico di connessione internet wi-fi gratuita; alla varieta' e periodicita' delle iniziative concernenti l'organizzazione di mostre temporanee, la produzione e diffusione di pubblicazioni e di prodotti multimediali e l'incremento delle collezioni con nuove acquisizioni; all'intrattenimento di rapporti e scambi culturali con musei e altre istituzioni italiane ed estere; all'attuazione di forme di collaborazione con Universita' italiane ed estere; all'ampiezza della catalogazione delle collezioni nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC) gestito dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008. 2. Il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale» e' disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'art. 9. 3. Il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» di «Rete museale a rilevanza regionale» e' condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge. 4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e' accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'art. 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali). 5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.