Art. 9 Commissione tecnico-scientifica per i musei 1. E' istituita la Commissione tecnico-scientifica per i musei, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale e ai fini del riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale», nonche' per la classificazione di cui all'art. 10, comma 2. 2. La Commissione tecnico-scientifica per i musei e' costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, ed e' composta: a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato; c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 2008, o suo delegato; d) dal Direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, costituito ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, o suo delegato, previo accordo con il medesimo; e) da tre esperti individuati dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati. 3. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali. 4. I componenti della Commissione svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale e' riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.