Art. 37 
 
         Modifica all'art. 19 della legge regionale 18/2015 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della  legge  regionale  17  luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale  del  Friuli  Venezia
Giulia,  nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),  e'  inserito
il seguente: 
  «3-bis. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono  tenuti
al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma  1,  lettera  a),  a
decorrere dal 2018.».