Art. 37 Modifica all'art. 19 della legge regionale 18/2015 1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e' inserito il seguente: «3-bis. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dal 2018.».