Art. 4 
 
Modifiche all'art. 27 della legge regionale 13/2014,  all'articolo  8
  della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti  per  la
  realizzazione di opere pubbliche 
 
  1. All'art. 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13  (Misure
di    semplificazione    dell'ordinamento    regione    in    materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) ai commi 1 e 3 le parole «, per gli anni 2014  e  2015,»  sono
soppresse; 
    b) al comma 3 dopo le parole «concessi ai soggetti privati»  sono
inserite le seguenti: «e pubblici». 
  2. All'art. 8 della  legge  regionale  27/2014  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 4 le  parole  «l'acquisto,  nonche'  la  manutenzione
straordinaria   o    la    ristrutturazione    della    nuova    sede
dell'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisto o la
manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella
disponibilita' dell'ente ai sensi dell'art. 21 della legge  regionale
11  novembre  2009,  n.  19  (Codice  regionale  dell'edilizia),   da
destinarsi a  nuova  sede  dell'organizzazione.  L'ente  beneficiario
mantiene la predetta destinazione dell'immobile  per  un  periodo  di
venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 5,  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»; 
    b) al comma 5 le parole «entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia  di
infrastrutture,  mobilita',   pianificazione   territoriale,   lavori
pubblici, edilizia)». 
  3. In relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge
regionale 27/2014, come modificato dal comma  2,  lettera  a),  nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2015 - 2017 e del bilancio per l'anno  2015  all'unita'  di  bilancio
7.2.2.1132 nella denominazione  del  capitolo  4208  le  parole  «per
l'acquisto, nonche' per i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  o
ristrutturazione della nuova sede» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione
di un immobile nella disponibilita' dell'ente da destinarsi  a  nuova
sede dell'organizzazione». 
  4. In considerazione  della  necessita'  di  adeguata  comparazione
dell'interesse   pubblico    alla    celerita'    del    procedimento
amministrativo    con    l'esigenza    di    efficacia    dell'azione
amministrativa, in relazione ai finanziamenti concessi dalle Province
in attuazione delle disposizioni contenute nella  legge  regionale  9
marzo 1988,  n.  10  (Riordinamento  istituzionale  della  Regione  e
riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali),  in  data
antecedente all'1 gennaio 2009, l'ente locale beneficiario  presenta,
ai  fini  della   rendicontazione   dell'intervento,   esclusivamente
dichiarazione  sottoscritta   dal   legale   rappresentante   o   dal
funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante: 
    a) la regolarita' dei rapporti  tra  l'ente  e  l'Amministrazione
regionale nel corso del rapporto contributivo; 
    b) la conformita' dell'intervento realizzato a quello  ammesso  a
contributo regionale; 
    c) il rispetto delle disposizioni normative che  disciplinano  la
realizzazione dell'intervento; 
    d) l'ammontare della spesa sostenuta, quale  risulta  dal  quadro
economico   finale   dell'intervento,   ammissibile   al   contributo
regionale. 
  5. Qualora con legge regionale o  con  deliberazione  della  Giunta
regionale  sia  autorizzata  la  variazione  della  destinazione   di
incentivi pluriennali concessi dalla Regione a favore di enti  locali
per finanziare interventi diversi da quelli oggetto  degli  originari
provvedimenti di concessione, la struttura  competente,  su  espressa
richiesta del beneficiario,  puo'  confermare  la  concessione  degli
incentivi, anche nel caso in cui l'ente sia privo, per le nuove opere
individuate, di attestazione  concernente  la  copertura  finanziaria
corrispondente alle quote non erogate. In tali casi  il  mantenimento
dei benefici regionali e' condizionato all'accesso al  Fondo  per  la
conversione di incentivi pluriennali in quote annuali  costanti  agli
enti locali, di cui all'art. 16 della legge regionale 17 luglio 2015,
n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia  Giulia,
nonche' modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).