Art. 5 Istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale 1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), e' aggiunto il seguente: «4-bis. Presso l'Amministrazione regionale e' istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresi' la composizione, la durata, i compiti e le modalita' di funzionamento.». 2. Per le finalita' derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 4-bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9409 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per l'Organismo Tecnico Regionale". 3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.