Art. 5 
 
            Istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 3  della  legge  regionale  11  agosto
2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela
fisica del territorio), e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Presso l'Amministrazione regionale e' istituito l'Organismo
Tecnico Regionale con decreto del Presidente  della  Regione,  previa
deliberazione della Giunta Regionale, che ne  determina  altresi'  la
composizione, la durata, i compiti e le modalita' di funzionamento.». 
  2. Per le finalita' derivanti dall'applicazione del disposto di cui
all'art. 3, comma 4-bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto
dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a
carico dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e  del  capitolo  9409  di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con
la denominazione "Spese per l'Organismo Tecnico Regionale". 
  3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di  pari
importo a carico dell'unita' di bilancio 11.3.1.1180 e  del  capitolo
9449 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.