Art. 6 Modifiche alla legge regionale 16/2009 1. All'art. 3 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 2 le parole «per la costruzione in zona sismica» sono sostituite dalle seguenti: «per le costruzioni,»; b) la lettera d) del comma 2 e' abrogata; c) alla lettera b) del comma 3 le parole «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, capo II»; d) la lettera c-bis) del comma 3 e' abrogata. 2. L'art. 9 della legge regionale 16/2009 e' abrogato. 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 20 della legge regionale 16/2009 e' inserito il seguente: «2-ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facolta' per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.».