Art. 6 
 
               Modifiche alla legge regionale 16/2009 
 
  1. All'art. 3 della  legge  regionale  16/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) del comma 2 le parole «per la  costruzione  in
zona sismica» sono sostituite dalle seguenti: «per le costruzioni,»; 
    b) la lettera d) del comma 2 e' abrogata; 
    c) alla lettera b) del comma 3 le parole «di cui all'art. 6» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, capo II»; 
    d) la lettera c-bis) del comma 3 e' abrogata. 
  2. L'art. 9 della legge regionale 16/2009 e' abrogato. 
  3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 20 della legge  regionale  16/2009
e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme  associative
tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e,
comunque,  fino  al  completamento  del  processo  di  riordino   del
territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014,
n. 26 (Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione  di  funzioni  amministrative),  le  attivita'  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono  svolte  dalla
Regione, ferma restando la facolta' per i Comuni, in forma singola  o
associata,  di  richiederne  motivatamente  l'attribuzione   in   via
anticipata.  In  tal  caso   la   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'Assessore competente in materia  edilizia,  si  pronuncia  sulla
richiesta.».