Art. 10 
 
       Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  16  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 16 (Valorizzazione del talento sportivo). -  1.  Al  fine  di
valorizzare il talento  sportivo  degli  atleti  del  Friuli  Venezia
Giulia, l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  un
finanziamento annuo destinato all'assegnazione  di  borse  di  studio
agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione
Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e  di
sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo,
da  realizzarsi  mediante  convenzioni  con  gli  Istituti  di   alta
formazione e di ricerca  regionale  e  con  le  Aziende  del  sistema
sanitario regionale. 
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo  e'
concesso: 
    a) al Comitato regionale della Federazione Italiana  di  Atletica
Leggera, per la pratica dell'atletica leggera; 
    b) al Comitato regionale del CONI per la  pratica  di  discipline
sportive individuali. 
  3. Nell'ambito del finanziamento  di  cui  al  comma  2,  la  quota
destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di  sorveglianza
medica non puo' superare il 30 per cento del contributo totale.».