Art. 10 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 8/2003 1. L'art. 16 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Valorizzazione del talento sportivo). - 1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo e' concesso: a) al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera; b) al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali. 3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non puo' superare il 30 per cento del contributo totale.».