Art. 12 
 
       Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  18  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 18 (Contributi per  il  sostegno  della  pratica  sportiva  e
dell'integrazione delle persone con  disabilita'  o  disagio).  -  1.
L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per
l'organizzazione  di  manifestazioni  sportive,  per  l'acquisto   di
attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto  di
mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilita' o disagio. 
  2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i  seguenti
soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti
da almeno due anni alla data di presentazione della domanda: 
    a)  associazioni  sportive  affiliate  a   Federazioni   sportive
paralimpiche, enti  di  promozione  sportiva  e  discipline  sportive
associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP); 
    b) associazioni  sportive  affiliate  all'Associazione  nazionale
delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS); 
    c) associazioni e societa' sportive, senza  fini  di  lucro,  che
prevedono  specificatamente  tra  le  proprie  finalita'   statutarie
l'organizzazione  di  attivita'  e  manifestazioni  sportive,   anche
integrate,  finalizzate  a   promuovere   la   pratica   sportiva   e
l'integrazione delle persone con disabilita' e che  operano  in  modo
continuativo in tale ambito; 
    d) comitati organizzatori  locali,  formalmente  costituiti,  per
l'organizzazione  di  manifestazioni   sportive,   anche   integrate,
finalizzate a promuovere la pratica sportiva e  l'integrazione  delle
persone con disabilita'. 
  3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data  di
presentazione della domanda non e' richiesto ai soggetti  di  cui  al
comma 2, lettera d). 
  4. I soggetti di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  accedono  ai
contributi di cui al comma 1, in  misura  non  inferiore  all'80  per
cento dello stanziamento complessivo. 
  5. I soggetti di cui al comma 2,  lettere  c)  e  d),  accedono  ai
contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20  per  cento
dello stanziamento complessivo.».