Art. 13 
 
       Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  20  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 20 (Promozione dell'attivita' sportiva nella  scuola).  -  1.
L'Amministrazione regionale sostiene i progetti  volti  a  promuovere
l'attivita' motoria e sportiva  all'interno  dei  percorsi  formativi
scolastici delle scuole primarie e  secondarie,  con  l'obiettivo  di
diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita. 
  2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di
un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal
Comitato  regionale  del  CONI,  in  collaborazione   con   l'Ufficio
scolastico  regionale  e  con  le  Aziende  del   sistema   sanitario
regionale, impiegando operatori in possesso della laurea  in  Scienze
motorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio  1998,  n.
178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione  fisica  e
istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in  Scienze
motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997,
n. 127), o del diploma  universitario  conseguito  presso  l'Istituto
superiore di educazione fisica (ISEF). 
  3.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Comitato regionale del CONI incentivi  annui  a  titolo  di  concorso
nelle spese sostenute per la realizzazione del  progetto  di  cui  al
comma 2.».