Art. 13 Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 8/2003 1. L'art. 20 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Promozione dell'attivita' sportiva nella scuola). - 1. L'Amministrazione regionale sostiene i progetti volti a promuovere l'attivita' motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita. 2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF). 3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al comma 2.».