Art. 14 
 
       Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  21  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 21 (Contributi annui per i Centri universitari  sportivi).  -
1.  Al  fine  di  favorire  la  pratica   sportiva   degli   studenti
universitari, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere
contributi annui ai Centri universitari  sportivi  delle  Universita'
degli studi di Trieste e di Udine  a  sostegno  del  funzionamento  e
delle attivita' sportive dagli stessi svolte. 
  2. Il Centro universitario sportivo-CUS  di  Trieste  e  il  Centro
universitario sportivo-CUS di  Udine  presentano,  distintamente,  la
domanda di contributo al Servizio  competente  in  materia  di  sport
dall'1  al  28  febbraio  di  ogni  anno,  corredata,   a   pena   di
inammissibilita', di: 
    a) relazione illustrativa delle attivita' programmate per  l'anno
in cui e' presentata la domanda; 
    b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite. 
  3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le  modalita'  e  i
termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo
viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto
di concessione.».