Art. 14 Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 8/2003 1. L'art. 21 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Contributi annui per i Centri universitari sportivi). - 1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attivita' sportive dagli stessi svolte. 2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilita', di: a) relazione illustrativa delle attivita' programmate per l'anno in cui e' presentata la domanda; b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite. 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalita' e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.».