Art. 18 Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 8/2003 1. L'art. 29 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Regolamento di attuazione). - 1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e in particolare: i termini e le modalita' di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensita' dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalita' della loro concessione ed erogazione, nonche' i termini dei relativi procedimenti. 2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attivita', si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.».