Art. 18 
 
       Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  29  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 29 (Regolamento  di  attuazione).  -  1.  Sono  definiti  con
regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione  consiliare
competente,  i  criteri  e  le  modalita'  per   l'attuazione   degli
interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12,  13,  14,  16,
18, 20 e in particolare: i termini e le  modalita'  di  presentazione
della domanda,  i  criteri  di  valutazione  delle  iniziative  e  di
determinazione dei contributi, le tipologie delle spese  ammissibili;
l'intensita' dei contributi e i loro  limiti  minimi  e  massimi;  le
modalita' della loro concessione ed erogazione, nonche' i termini dei
relativi procedimenti. 
  2. Con riferimento ai contributi previsti dagli  articoli  11,  12,
13, 14, 16, 18, 20 e 21, le  spese  generali  di  funzionamento,  non
esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi  di
attivita',  si  considerano  ammissibili  fino  al   20   per   cento
dell'importo del contributo.».