Art. 2 
 
        Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 8/2003 
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione riconosce il  valore  sociale,
formativo  ed  educativo  delle   attivita'   motorie   e   sportive,
promuovendole  e  valorizzandole  mediante  iniziative,   servizi   e
strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 
  2. La Regione, conformemente alla finalita'  di  cui  al  comma  1,
persegue i seguenti obiettivi: 
    a) diffusione dell'attivita' motoria e sportiva dei cittadini  di
ogni  fascia  di  eta'  e  condizione  sociale,  nel  rispetto  delle
normative nazionali; 
    b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a  carattere
agonistico e amatoriale; 
    c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici  per  il
superamento delle barriere linguistiche e culturali; 
    d) valorizzazione del talento sportivo; 
    e)  sostegno  dell'attivita'  degli  enti  e  delle  associazioni
sportive che operano senza fini di lucro; 
    f) promozione dell'attivita' motoria e sportiva delle persone con
disabilita'; 
    g) promozione dell'attivita' motoria e  sportiva  degli  istituti
scolastici; 
    h) promozione di stili di vita  attivi  a  tutela  del  benessere
psico-fisico della persona; 
    i)  realizzazione,  manutenzione  e  adeguamento  degli  impianti
sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilita'  da  parte
dei cittadini. 
  3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo  dello
sport  professionistico,  lo  stesso  e'   escluso   dall'ambito   di
applicazione della presente legge.».