Art. 2 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 8/2003 1. L'art. 1 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attivita' motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 2. La Regione, conformemente alla finalita' di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi: a) diffusione dell'attivita' motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di eta' e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali; b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale; c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali; d) valorizzazione del talento sportivo; e) sostegno dell'attivita' degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro; f) promozione dell'attivita' motoria e sportiva delle persone con disabilita'; g) promozione dell'attivita' motoria e sportiva degli istituti scolastici; h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona; i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilita' da parte dei cittadini. 3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso e' escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.».