Art. 20 
 
       Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  30  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 30 (Cumulo  di  contributi,  rendicontazione  delle  spese  e
controlli). - 1. I contributi previsti dalla presente  legge  possono
essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici
fino alla copertura  della  spesa  effettivamente  sostenuta  per  il
medesimo intervento. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui al capo  III  del  titolo  II
della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di  cui
alla  presente  legge  sono  rendicontate  fino   all'ammontare   del
contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel  relativo
regolamento. 
  3. Gli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e  20,
su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del  70  per
cento a  titolo  di  acconto,  nel  termine  stabilito  dal  relativo
regolamento. I saldi sono  erogati  successivamente  all'approvazione
del rendiconto. 
  4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16  e
21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute
nel  periodo  compreso  fra   l'inizio   dell'anno   di   concessione
dell'incentivo e la data di presentazione della domanda. 
  5. L'Amministrazione regionale si riserva la facolta' di effettuare
ispezioni  e  controlli,  in  qualsiasi  momento,  in  relazione   ai
contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge,
secondo quanto disposto  dal  capo  I  del  titolo  III  della  legge
regionale 7/2000.».