Art. 22 Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 6, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: a) capitolo 6084 - «Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali alle associazioni e societa' sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva» e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; b) capitolo 6085 - «Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI» e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 3. Per le finalita' previste dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 7, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: a) capitolo 6093 - «Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale alle associazioni e societa' sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva e ai comitati organizzatori locali» e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; b) capitolo 6095 - «Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI» e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 5. Per le finalita' previste dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 8, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6096 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Contributi annui agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti a livello regionale a sostegno dell'attivita' istituzionale». 6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 7. Per le finalita' previste dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 9, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6087 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per la Scuola regionale dello sport». 8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 9. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 10, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.7.1.2002 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: a) capitolo 6088 - «Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera» e con lo stanziamento di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; b) capitolo 6089 - «Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali» e con lo stanziamento di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera a), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera b), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 12. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, e' autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6091 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilita' o disagio». 13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 14. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'acquisto di beni, e' autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6092 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilita' o disagio». 15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.2.1090 e dal capitolo 6158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 16. Per le finalita' previste dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 13, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6097 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Incentivi annui al Comitato regionale del Coni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di un progetto unitario di promozione dell'attivita' motoria e sportiva nella scuola». 17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 18. Per le finalita' previste dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 14, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6098 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Contributi annui ai Centri Universitari Sportivi delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attivita' sportive svolte». 19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.