Art. 22 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 11,  comma  1,  della  legge
regionale  8/2003,  come  sostituito  dall'art.  6,   comma   1,   e'
autorizzata la spesa complessiva  di  3.800.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 1.900.000 euro per ciascuno degli  anni  2016  e  2017,  a
carico dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli  di
nuova  istituzione,  a  decorrere  dall'anno  2016,  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno
indicati: 
    a)  capitolo  6084  -  «Contributi  per  manifestazioni  sportive
agonistiche ed amatoriali alle associazioni e societa' sportive senza
fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle  articolazioni
territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva»  e  con
lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; 
    b)  capitolo  6085  -  «Contributi  per  manifestazioni  sportive
agonistiche ed amatoriali ai  Comitati  regionali  delle  Federazioni
sportive  nazionali  e  delle  discipline  sportive  associate  e  al
Comitato regionale del CONI» e con lo stanziamento  di  950.000  euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte
mediante storno di pari importo dall'unita'  di  bilancio  5.1.1.1088
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi
a fianco di ciascuno indicati: 
    capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; 
    capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno  degli  anni  2016  e
2017. 
  3. Per le finalita' previste dall'art. 12,  comma  1,  della  legge
regionale  8/2003,  come  sostituito  dall'art.  7,   comma   1,   e'
autorizzata la  spesa  complessiva  di  100.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a  carico
dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli  di  nuova
istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017  con  la
denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 
    a) capitolo 6093 - «Contributi per eventi  sportivi  straordinari
di interesse nazionale o internazionale alle associazioni e  societa'
sportive senza fini di lucro, ai comitati  regionali  degli  enti  di
promozione sportiva e ai comitati  organizzatori  locali»  e  con  lo
stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; 
    b) capitolo 6095 - «Contributi per eventi  sportivi  straordinari
di interesse nazionale o internazionale ai Comitati  regionali  delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive  associate
e al Comitato regionale del CONI» e con  lo  stanziamento  di  25.000
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 
  4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088  e
dal capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  5. Per le finalita' previste dall'art. 13,  comma  1,  della  legge
regionale  8/2003,  come  sostituito  dall'art.  8,   comma   1,   e'
autorizzata la  spesa  complessiva  di  160.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a  carico
dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088  e  del  capitolo  6096  di  nuova
istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017,  con  la
denominazione «Contributi annui agli enti di  promozione  sportiva  a
carattere  nazionale  operanti  a  livello   regionale   a   sostegno
dell'attivita' istituzionale». 
  6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.1.1.1088  e
dal capitolo 6073 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  7. Per le finalita' previste dall'art. 14,  comma  1,  della  legge
regionale  8/2003,  come  sostituito  dall'art.  9,   comma   1,   e'
autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione
di 30.000 euro  per  ciascuno  degli  anni  2016  e  2017,  a  carico
dell'unita' di bilancio 5.7.1.2002  e  del  capitolo  6087  di  nuova
istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017  con  la
denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per
la Scuola regionale dello sport». 
  8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.7.1.2002  e
dal capitolo 6148 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  9. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui all'art.
16, commi 1 e  2,  della  legge  regionale  8/2003,  come  sostituito
dall'art. 10, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 260.000
euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per  ciascuno  degli  anni
2016 e 2017, a  carico  dell'unita'  di  bilancio  5.7.1.2002  e  dei
seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere  dall'anno  2016,
nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di
ciascuno indicati: 
  a) capitolo 6088 - «Finanziamento annuo per la  valorizzazione  del
talento sportivo al Comitato regionale della Federazione Italiana  di
Atletica leggera, per la pratica  dell'atletica  leggera»  e  con  lo
stanziamento di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; 
  b) capitolo 6089 - «Finanziamento annuo per la  valorizzazione  del
talento sportivo al Comitato regionale del CONI  per  la  pratica  di
discipline sportive individuali» e con lo stanziamento di 80.000 euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 
  10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al  comma  9,  lettera
a), si fa fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di
bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6149  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al  comma  9,  lettera
b), si fa fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di
bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6157  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  12. Per  le  finalita'  previste  dal  combinato  disposto  di  cui
all'art. 18,  commi  1  e  2,  della  legge  regionale  8/2003,  come
sostituito dall'art. 12, comma 1,  relativamente  ai  contributi  per
l'organizzazione di manifestazioni sportive, e' autorizzata la  spesa
complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro  per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, a  carico  dell'unita'  di  bilancio
5.1.1.1088 e del capitolo 6091  di  nuova  istituzione,  a  decorrere
dall'anno 2016, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 con la  denominazione  «Contributi
per l'organizzazione di  manifestazioni  sportive  a  sostegno  della
pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilita'  o
disagio». 
  13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  12  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
5.1.1.1088 e dal capitolo 6041 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  14. Per  le  finalita'  previste  dal  combinato  disposto  di  cui
all'art. 18,  commi  1  e  2,  della  legge  regionale  8/2003,  come
sostituito dall'art. 12, comma 1,  relativamente  ai  contributi  per
l'acquisto di beni, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  100.000
euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro  per  ciascuno  degli  anni
2016 e 2017, a  carico  dell'unita'  di  bilancio  5.1.2.1090  e  del
capitolo 6092 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2015-2017  con  la  denominazione  «Contributi  per   l'acquisto   di
attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi  di  trasporto  a
sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con
disabilita' o disagio». 
  15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  14  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
5.1.2.1090 e dal capitolo 6158 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  16. Per le finalita' previste dall'art. 20, comma  3,  della  legge
regionale  8/2003,  come  sostituito  dall'art.  13,  comma   1,   e'
autorizzata la  spesa  complessiva  di  300.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico
dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088  e  del  capitolo  6097  di  nuova
istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017  con  la
denominazione «Incentivi annui  al  Comitato  regionale  del  Coni  a
titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione  di  un
progetto unitario di promozione  dell'attivita'  motoria  e  sportiva
nella scuola». 
  17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  16  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
5.1.1.1088 e dal capitolo 5747 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  18. Per le finalita' previste dall'art. 21, comma  1,  della  legge
regionale  8/2003,  come  sostituito  dall'art.  14,  comma   1,   e'
autorizzata la  spesa  complessiva  di  160.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a  carico
dell'unita' di bilancio 5.1.1.1088  e  del  capitolo  6098  di  nuova
istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017  con  la
denominazione «Contributi annui ai Centri Universitari Sportivi delle
Universita' degli  studi  di  Trieste  e  di  Udine  a  sostegno  del
funzionamento e delle attivita' sportive svolte». 
  19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  18  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
5.1.1.1088 e dal capitolo 6215 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.