Art. 23 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di cui all'art. 25 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 2-bis, 15, 17, 19 e 22 della legge regionale 8/2003; b) i commi da 101 a 109 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014); c) i commi da 41 a 46 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).