Art. 23 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Con effetto dalla data di  cui  all'art.  25  sono  abrogate  le
seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli 2-bis, 15, 17, 19  e  22  della  legge  regionale
8/2003; 
    b) i commi da 101 a 109 dell'art.  6  della  legge  regionale  27
dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014); 
    c) i commi da 41 a  46  dell'art.  6  della  legge  regionale  31
dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).