Art. 24 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.  29
della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art.  18,  per  la
disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,  16,
18, 20 e 21 della  legge  regionale  8/2003,  come  modificata  dalla
presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14,
16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale  8/2003  e  i  relativi
regolamenti di attuazione emanati con: 
    a) decreto del Presidente della Regione  6  maggio  2010,  n.  93
(Regolamento per la concessione  dei  contributi  per  la  promozione
dell'attivita' sportiva nelle scuole  ai  sensi  dell'art.  20  della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di  sport
e tempo libero)); 
    b) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.  284
(Regolamento per la concessione  dei  contributi  previsti  a  favore
degli Enti di promozione sportiva dall'art. 29, comma  1  bis,  della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di  sport
e tempo libero)); 
    c) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.  287
(Regolamento per la concessione dei contributi di cui  agli  articoli
11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in
materia di sport e tempo libero)); 
    d) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n.  299
(Regolamento di modifica  al  «Regolamento  per  la  concessione  dei
contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge  regionale  3
aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo  libero)»,
emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010); 
    e) decreto del Presidente della Regione 10  aprile  2013,  n.  75
(Regolamento di modifica  al  «Regolamento  per  la  concessione  dei
contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge  regionale  3
aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo  libero)»,
emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010). 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.  29
della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art.  18,  per  la
disciplina degli interventi di cui all'art. 20 della legge  regionale
8/2003, come sostituito dall'art. 13,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui ai commi da 41  a  46  dell'art.  6  della  legge
regionale 27/2012. 
  3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.  29
della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art.  18,  per  la
disciplina degli interventi di cui all'art. 12 della legge  regionale
8/2003, come sostituito dall'art.  7,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui ai commi da 101 a 109  dell'art.  6  della  legge
regionale 23/2013. 
  4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 29 della  legge  regionale  8/2003,  come
sostituito dall'art.  18,  continuano  a  essere  disciplinati  dalla
normativa previgente. 
  5. Fino all'entrata vigore del regolamento di cui all'art. 29 della
legge regionale 8/2003, come  sostituito  dall'art.  18,  continua  a
operare la Commissione regionale per lo sport di cui all'art. 2 della
legge regionale 8/2003. 
  6. Il regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale  8/2003,
come  sostituito  dall'art.  18,  e'  adottato   entro   180   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.