Art. 24 Norme transitorie 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con: a) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attivita' sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)); b) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall'art. 29, comma 1 bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)); c) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)); d) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)», emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010); e) decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)», emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010). 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, per la disciplina degli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 13, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 41 a 46 dell'art. 6 della legge regionale 27/2012. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, per la disciplina degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 101 a 109 dell'art. 6 della legge regionale 23/2013. 4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. 5. Fino all'entrata vigore del regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, continua a operare la Commissione regionale per lo sport di cui all'art. 2 della legge regionale 8/2003. 6. Il regolamento di cui all'art. 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'art. 18, e' adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.