Art. 3 
 
      Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 8/2003 
 
  1. Dopo l'art. 1  della  legge  regionale  8/2003  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini della presente  legge  sono
adottate le seguenti definizioni: 
    a) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica esercitata in forma
organizzata   o   individuale,   praticata   con   l'obiettivo    del
miglioramento della condizione psico-fisica, per  lo  sviluppo  delle
relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la
leale competitivita' nella pratica sportiva, per il  miglioramento  e
la diffusione di stili di vita attivi; 
    b) disciplina sportiva: attivita', praticata in forma individuale
o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico  nazionale  italiano
nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli  enti  di
promozione sportiva e le discipline associate; 
    c)   manifestazione   sportiva:   manifestazione   recante    una
competizione sportiva a carattere agonistico e amatoriale; 
    d)  impianto  sportivo:  struttura  opportunamente  conformata  e
attrezzata per lo svolgimento di attivita' sportiva, comprendente, in
linea di massima, le seguenti parti funzionali: 
      1) spazi per attivita' sportiva; 
      2) servizi di supporto; 
      3) impianti tecnici; 
      4) spazi per il pubblico; 
    e) attivita' motoria: attivita' fisica organizzata allo scopo  di
favorire  il   benessere   e   l'equilibrio   psico-fisico,   diversa
dall'attivita' terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari  di  tipo
preventivo, rieducativo-riabilitativo; 
    f) associazione  e  societa'  sportive  dilettantistiche:  quelle
riconosciute ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 28  maggio  2004,
n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori   della   pubblica    amministrazione),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.».