Art. 3 Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 8/2003 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 8/2003 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni: a) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitivita' nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi; b) disciplina sportiva: attivita', praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate; c) manifestazione sportiva: manifestazione recante una competizione sportiva a carattere agonistico e amatoriale; d) impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attivita' sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: 1) spazi per attivita' sportiva; 2) servizi di supporto; 3) impianti tecnici; 4) spazi per il pubblico; e) attivita' motoria: attivita' fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attivita' terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo; f) associazione e societa' sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.».