Art. 4 
 
        Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 8/2003 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2 (Coordinamento permanente). -  1.  La  Regione  assicura  e
attua il coordinamento permanente  delle  istituzioni  competenti  in
materia di sport. 
  2. Al fine di  monitorare  l'efficacia  delle  azioni  regionali  a
sostegno dell'attivita' sportiva,  l'Assessore  regionale  competente
convoca  periodicamente  i  rappresentanti  dei  seguenti   soggetti:
Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale,  Direzione
centrale competente in materia di salute, Consiglio  delle  autonomie
locali, Universita', Corso di laurea in Scienze motorie. 
  3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.».