Art. 6 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 8/2003 1. L'art. 11 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Contributi per manifestazioni sportive). - 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e societa' sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale. 3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non e' richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo. 4. La misura dei contributi puo' essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.».