Art. 6 
 
       Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  11  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  11  (Contributi   per   manifestazioni   sportive).   -   1.
L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per
la  realizzazione   di   manifestazioni   sportive,   agonistiche   e
amatoriali, anche a carattere transfrontaliero,  nel  territorio  del
Friuli Venezia Giulia. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e
societa' sportive, senza fini di lucro, ai Comitati  regionali  delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate,
al Comitato regionale del  CONI  e  alle  articolazioni  territoriali
sovracomunali  degli  enti  di  promozione  sportiva,   aventi   sede
operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti  da  almeno
due anni alla data di  presentazione  della  domanda  e  ai  comitati
organizzatori locali formalmente costituiti per  l'organizzazione  di
manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale. 
  3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data  di
presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di  cui
al comma 2 non e' richiesto ai comitati organizzatori locali, di  cui
al comma medesimo. 
  4. La misura dei contributi puo' essere pari al 100 per cento della
spesa ammissibile.».