Art. 7 
 
       Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  12  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 12  (Contributi  per  eventi  sportivi  straordinari).  -  1.
L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  contributi
alle associazioni  e  societa'  sportive  senza  fini  di  lucro,  ai
comitati regionali  delle  Federazioni  sportive  nazionali  e  delle
discipline sportive associate e ai comitati regionali degli  enti  di
promozione sportiva, al Comitato regionale  del  CONI,  operanti  nel
territorio regionale, costituiti da almeno  due  anni  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  contributo,  nonche'  ai  comitati
organizzatori locali formalmente costituiti per la  realizzazione  di
eventi sportivi straordinari di interesse nazionale e  internazionale
che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 
  2. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data  di
presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui
al comma 1, non e' richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui
al comma 1. 
  3.  Per  evento  sportivo  straordinario   si   intende   qualsiasi
manifestazione sportiva, di interesse nazionale o internazionale, non
routinaria  nel  territorio  regionale,  la  cui  realizzazione   sia
connessa al prodursi di circostanze  straordinarie  e  imprevedibili,
verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di cui all'art. 11, e assegnata  dalla
Federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive  associate,
o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei  soggetti  di
cui al comma 1. 
  4. Il contributo non puo' superare l'importo di 20.000 euro  ed  e'
concesso a seguito di valutazione dell'istanza  condotta  sulla  base
dei medesimi criteri e  modalita'  previsti  per  l'assegnazione  dei
contributi di cui all'art. 11.».