Art. 8 
 
       Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 8/2003 
 
  1. L'art.  13  della  legge  regionale  8/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 13 (Contributi annui a enti di promozione sportiva). - 1.  La
Regione favorisce lo sviluppo dell'attivita' degli enti di promozione
sportiva  a  carattere  nazionale,  operanti  a  livello   regionale,
mediante la concessione di contributi annuali a sostegno  della  loro
attivita' istituzionale.».