Art. 8 Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 8/2003 1. L'art. 13 della legge regionale 8/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Contributi annui a enti di promozione sportiva). - 1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attivita' degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attivita' istituzionale.».