Art. 10 
 
             Costituzione, composizione e funzionamento 
                           della Consulta 
 
  1. La Consulta e'  costituita  con  decreto  del  Presidente  della
Regione previa deliberazione  della  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore regionale competente in materia  di  immigrazione.  Ha
sede  presso  la  Direzione  centrale  competente   in   materia   di
immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed  e'
composta da: 
    a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione  o
suo delegato, con funzioni di presidente; 
    b) gli assessori competenti in  materia  di  salute,  istruzione,
lavoro, edilizia o loro delegati; 
    c) il direttore centrale competente in materia di immigrazione  o
suo delegato; 
    d) il commissario di Governo o suo delegato, previa intesa con lo
Stato; 
    e)  quattro  rappresentanti  delle  persone  straniere  immigrate
designati dal Consiglio  regionale  su  proposta  delle  associazioni
delle persone straniere immigrate; 
    f) quattro rappresentanti designati dal  Consiglio  regionale  su
proposta delle associazioni  e  degli  enti  che  svolgono  attivita'
significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale; 
    g)   un    rappresentante    designato    congiuntamente    dalle
organizzazioni dei sindacati confederali regionali; 
    h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    i) tre rappresentanti degli enti locali, designati dal  Consiglio
delle autonomie locali; 
    j) un rappresentante dell'Ufficio  scolastico  regionale,  previo
accordo con lo Stato; 
    k) il garante regionale dei diritti della persona. 
  3. La Consulta e' regolarmente nominata con la  designazione  della
maggioranza dei componenti. 
  4. Il presidente della  Consulta,  in  riferimento  alle  tematiche
trattate, puo' invitare alle sedute, senza diritto di voto,  soggetti
ed esperti interessati alla tematica. 
  5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno  e,  comunque,
ogni volta che il presidente lo ritenga necessario. 
  6. La partecipazione alle riunioni della Consulta e' gratuita. 
  7. Le riunioni della Consulta sono valide  con  la  presenza  della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono  adottate  con  il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale
nominato  dal   direttore   centrale   competente   in   materia   di
immigrazione. 
  9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da e) a  i),
che per tre volte consecutive non  abbiano  partecipato  alle  sedute
della Consulta senza giustificato  motivo  sono  dichiarati  decaduti
dalla Consulta stessa.