Art. 10 Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta 1. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed e' composta da: a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di presidente; b) gli assessori competenti in materia di salute, istruzione, lavoro, edilizia o loro delegati; c) il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato; d) il commissario di Governo o suo delegato, previa intesa con lo Stato; e) quattro rappresentanti delle persone straniere immigrate designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni delle persone straniere immigrate; f) quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale su proposta delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale; g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei sindacati confederali regionali; h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i) tre rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali; j) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con lo Stato; k) il garante regionale dei diritti della persona. 3. La Consulta e' regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti. 4. Il presidente della Consulta, in riferimento alle tematiche trattate, puo' invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti ed esperti interessati alla tematica. 5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario. 6. La partecipazione alle riunioni della Consulta e' gratuita. 7. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale competente in materia di immigrazione. 9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da e) a i), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta stessa.