Art. 11 Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'esercizio del diritto d'asilo, l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili di cui all' art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale). 2. A tal fine, attraverso il Tavolo istituzionale regionale sulla protezione internazionale, la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative, definite dal Tavolo di coordinamento nazionale o regionale del Ministero degli interni, e all'elaborazione delle strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli enti locali, degli enti del servizio sanitario regionale e delle realta' associative e del terzo settore nell'organizzazione, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un sistema di accoglienza territoriale quanto piu' diffusa, inclusiva e condivisa con le comunita', di servizi di mediazione culturale e di tutela contro la tratta e ogni forma di schiavitu'. 3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a promuovere l'inserimento delle persone accolte nella realta' locale, l'orientamento e l'accesso ai servizi sul territorio, l'inserimento in programmi di attivita' di pubblica utilita', sostenendo spese attinenti alle risorse umane, materiali e assicurative finalizzate all'inserimento delle persone accolte nella comunita' ospitante.