Art. 11 
 
         Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo 
 
  1. La Regione,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  favorisce
l'esercizio  del  diritto  d'asilo,  l'accoglienza  e  l'integrazione
sociale dei richiedenti  asilo,  dei  rifugiati  e  dei  titolari  di
protezione  sussidiaria  o   umanitaria   presenti   sul   territorio
regionale, con particolare attenzione  alle  situazioni  maggiormente
vulnerabili di cui all' art. 17 del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 142 (Attuazione della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme
relative    all'accoglienza    dei    richiedenti    la    protezione
internazionale). 
  2. A tal fine, attraverso il Tavolo istituzionale  regionale  sulla
protezione internazionale, la Regione partecipa all'attuazione  delle
strategie operative, definite dal Tavolo di coordinamento nazionale o
regionale del  Ministero  degli  interni,  e  all'elaborazione  delle
strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli enti
locali, degli enti del servizio sanitario regionale e  delle  realta'
associative e del terzo settore  nell'organizzazione,  nei  confronti
dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un sistema  di  accoglienza
territoriale quanto  piu'  diffusa,  inclusiva  e  condivisa  con  le
comunita', di servizi di mediazione culturale e di tutela  contro  la
tratta e ogni forma di schiavitu'. 
  3. La Regione, nell'ambito  delle  azioni  previste  dal  Programma
annuale, sostiene e implementa progetti di  integrazione  rivolti  ai
soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a  promuovere  l'inserimento
delle  persone  accolte  nella  realta'  locale,   l'orientamento   e
l'accesso ai servizi sul territorio, l'inserimento  in  programmi  di
attivita' di  pubblica  utilita',  sostenendo  spese  attinenti  alle
risorse umane, materiali e assicurative  finalizzate  all'inserimento
delle persone accolte nella comunita' ospitante.