Art. 13 
 
     Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine 
 
  1. La Regione, nell'ambito  di  programmi,  nazionali,  comunitari,
internazionali o regionali, sostiene e attua, anche in collaborazione
con le associazioni delle persone  straniere  immigrate,  progetti  e
interventi di sostegno al rientro volontario e al  reinserimento  nei
paesi di origine delle persone straniere immigrate presenti  sul  suo
territorio, secondo quanto previsto nel Programma annuale. 
  2. L'iniziativa di cui al comma 1 puo'  essere  attivata  una  sola
volta per ciascuna persona straniera immigrata.