Art. 13 Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine 1. La Regione, nell'ambito di programmi, nazionali, comunitari, internazionali o regionali, sostiene e attua, anche in collaborazione con le associazioni delle persone straniere immigrate, progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine delle persone straniere immigrate presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Programma annuale. 2. L'iniziativa di cui al comma 1 puo' essere attivata una sola volta per ciascuna persona straniera immigrata.