Art. 14 
 
         Interventi per i minori stranieri non accompagnati 
 
  1.  La  Regione  assicura  forme  efficaci  di  tutela  dei  minori
stranieri non accompagnati in attuazione dell'  art.  4  della  legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale), finanziando gli interventi realizzati dagli enti locali per
l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori  presenti
nel territorio regionale. 
  2. Al fine di sostenere la conclusione dei  percorsi  scolastici  e
formativi e di integrazione  sociale,  gli  interventi  indicati  nel
comma 1, avviati durante la minore eta', compresi quelli  rivolti  ai
minori  stranieri  non  accompagnati   richiedenti   asilo,   possono
proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore eta'. 
  3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  realizzati  con  le
risorse destinate a finanziare la legge regionale n. 6/2006 ,  e  con
quelle di altri fondi statali o dell'Unione europea.