Art. 14 Interventi per i minori stranieri non accompagnati 1. La Regione assicura forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell' art. 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), finanziando gli interventi realizzati dagli enti locali per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale. 2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore eta', compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore eta'. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con le risorse destinate a finanziare la legge regionale n. 6/2006 , e con quelle di altri fondi statali o dell'Unione europea.