Art. 16 Servizi territoriali 1. La Regione e' autorizzata a promuovere e a sostenere attraverso il Programma annuale l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti e dei doveri da parte delle persone straniere immigrate, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformita' degli interventi su tutto il territorio regionale: a) attivita' di informazione sui diritti, doveri e opportunita' dei destinatari della presente legge; b) promozione di attivita' di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale; c) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno; d) attivita' di raccolta delle segnalazioni relative a eventuali atti ed episodi di discriminazione trasmesse al garante regionale di cui alla legge regionale n. 9/2014 ; e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori; f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione; g) servizi di mediazione linguistico-culturale. 2. Nell'ambito del Programma annuale la regione e' autorizzata a organizzare incontri di aggiornamento rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di immigrazione.