Art. 16 
 
                        Servizi territoriali 
 
  1. La Regione e' autorizzata a promuovere e a sostenere  attraverso
il  Programma  annuale  l'azione  dei  comuni  che,  anche  in  forma
associata, favoriscono l'esercizio dei diritti e dei doveri da  parte
delle persone straniere immigrate, la loro partecipazione  alla  vita
pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi  al  fine  di
garantire  certezza  e  uniformita'  degli  interventi  su  tutto  il
territorio regionale: 
    a) attivita' di informazione sui diritti, doveri  e  opportunita'
dei destinatari della presente legge; 
    b) promozione di attivita'  di  sensibilizzazione  sui  temi  del
dialogo interculturale; 
    c) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che
versano in situazioni di bisogno; 
    d) attivita' di raccolta delle segnalazioni relative a  eventuali
atti ed episodi di discriminazione trasmesse al garante regionale  di
cui alla legge regionale n. 9/2014 ; 
    e) interventi di promozione della cittadinanza e di  integrazione
sociale,  con  particolare  attenzione  ai  processi  di  inserimento
sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori; 
    f)  orientamento  e  supporto  nei  rapporti  con   la   pubblica
amministrazione; 
    g) servizi di mediazione linguistico-culturale. 
  2. Nell'ambito del Programma annuale la regione  e'  autorizzata  a
organizzare incontri di  aggiornamento  rivolti  agli  operatori  dei
servizi pubblici e privati operanti in materia di immigrazione.