Art. 17 
 
                 Accoglienza e inserimento abitativo 
 
  1. In attuazione dell' art. 40 del decreto legislativo n.  286/1998
e sulla base  della  normativa  regionale  di  settore,  la  Regione,
attraverso il Programma annuale e' autorizzata a promuovere a  favore
delle persone straniere immigrate le seguenti forme di intervento: 
    a)   il   sostegno   alla   gestione   di   strutture    dedicate
all'ospitalita' temporanea; 
    b) il sostegno, delle agenzie sociali per l'abitare inserite  nel
sistema degli ambiti territoriali, per  la  realizzazione  di  azioni
volte a  favorire,  orientare  e  supportare  l'accesso  a  un'idonea
soluzione abitativa; 
    c)  il  sostegno  alla  gestione  di  alloggi  sociali  in  forma
collettiva, ai sensi dell' art. 40, comma 4, del decreto  legislativo
n. 286/1998 . 
  2. Per la realizzazione degli  interventi  previsti  dal  comma  1,
lettera a), la Regione e' autorizzata  a  concedere  contributi  agli
ambiti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'art. 5 per
interventi di manutenzione delle strutture, o  di  arredamento  delle
stesse, o per il pagamento dei canoni di locazione.