Art. 17 Accoglienza e inserimento abitativo 1. In attuazione dell' art. 40 del decreto legislativo n. 286/1998 e sulla base della normativa regionale di settore, la Regione, attraverso il Programma annuale e' autorizzata a promuovere a favore delle persone straniere immigrate le seguenti forme di intervento: a) il sostegno alla gestione di strutture dedicate all'ospitalita' temporanea; b) il sostegno, delle agenzie sociali per l'abitare inserite nel sistema degli ambiti territoriali, per la realizzazione di azioni volte a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'idonea soluzione abitativa; c) il sostegno alla gestione di alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell' art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 . 2. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera a), la Regione e' autorizzata a concedere contributi agli ambiti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'art. 5 per interventi di manutenzione delle strutture, o di arredamento delle stesse, o per il pagamento dei canoni di locazione.