Art. 18 
 
                       Istruzione e educazione 
 
  1. Ai minorenni stranieri presenti sul  territorio  regionale  sono
garantite, rispetto ai minorenni italiani, pari condizioni di accesso
ai servizi  per  l'infanzia,  ai  servizi  scolastici,  nonche'  agli
interventi in materia diritto allo studio. 
  2. In attuazione dei  principi  di  cui  all'art.  38  del  decreto
legislativo  n.  286/1998  le  comunita'  scolastiche  accolgono   le
differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco e dello scambio tra le  culture.  A  tal  fine
promuovono  iniziative  volte  all'accoglienza,  alla  tutela   della
cultura e della lingua d'origine e alla  realizzazione  di  attivita'
interculturali comuni. 
  3.  L'insegnamento  e  l'apprendimento   della   lingua   italiana,
dell'educazione  civica,  dei   principi   giuridici   formativi   la
cittadinanza italiana, la conoscenza della  storia  e  delle  culture
locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del
processo di integrazione nella comunita' di accoglienza. 
  4. La  Regione,  gli  enti  locali  e  le  istituzioni  scolastiche
concorrono alla realizzazione di azioni  finalizzate  al  superamento
delle iniziali difficolta'  linguistiche  e  formative  degli  alunni
stranieri e a contrastarne l'abbandono e la dispersione scolastica e,
comunque, qualsiasi forma di discriminazione. 
  5. A tal fine la Regione e' autorizzata a concedere incentivi  alle
istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado,  agli  enti
locali e  agli  ambiti  territoriali,  secondo  quanto  indicato  nel
Programma annuale,  per  la  realizzazione  di  interventi  specifici
concernenti: 
    a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua
italiana; 
    b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano  e
delle sue istituzioni nazionali e regionali; 
    c) l'attivita' di mediazione linguistica e culturale; 
    d) la  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  scolastica  dei
minori; 
    e) la formazione, l'educazione interculturale e di conoscenza del
fenomeno migratorio, da  parte  dei  dirigenti,  dei  docenti  e  del
personale non docente; 
    f) la formazione o l'utilizzo di docenti per l'insegnamento della
lingua italiana come seconda lingua e/o per il perfezionamento  della
stessa al fine dello studio delle varie discipline; 
    g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di
origine delle persone straniere immigrate; 
    h) la sperimentazione  e  la  diffusione  di  buone  pratiche  di
educazione interculturale; 
    i) la promozione di progetti di integrazione con il territorio; 
    j)  la  creazione  e  l'ampliamento  di  biblioteche  scolastiche
interculturali, comprendenti testi plurilingui. 
  6.  La  Regione,  inoltre,  concede  incentivi  per  iniziative   e
interventi rivolti  alle  persone  straniere  immigrate  adulte,  per
favorire  l'alfabetizzazione  e  il  perfezionamento   della   lingua
italiana e il conseguimento  di  titoli  di  studio,  anche  mediante
percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.