Art. 18 Istruzione e educazione 1. Ai minorenni stranieri presenti sul territorio regionale sono garantite, rispetto ai minorenni italiani, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici, nonche' agli interventi in materia diritto allo studio. 2. In attuazione dei principi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 286/1998 le comunita' scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni. 3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, dell'educazione civica, dei principi giuridici formativi la cittadinanza italiana, la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunita' di accoglienza. 4. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle iniziali difficolta' linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastarne l'abbandono e la dispersione scolastica e, comunque, qualsiasi forma di discriminazione. 5. A tal fine la Regione e' autorizzata a concedere incentivi alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, agli enti locali e agli ambiti territoriali, secondo quanto indicato nel Programma annuale, per la realizzazione di interventi specifici concernenti: a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana; b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali; c) l'attivita' di mediazione linguistica e culturale; d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori; e) la formazione, l'educazione interculturale e di conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente; f) la formazione o l'utilizzo di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e/o per il perfezionamento della stessa al fine dello studio delle varie discipline; g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate; h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale; i) la promozione di progetti di integrazione con il territorio; j) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui. 6. La Regione, inoltre, concede incentivi per iniziative e interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.