Art. 19 Collaborazione istituzionale in materia di istruzione e ricerca 1. La Regione in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca favorisce: a) la stipula di accordi di cooperazione tra universita' con sede nel territorio regionale e universita' di Paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle universita' aventi sede nel territorio regionale; b) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle universita' degli studi e negli istituti di ricerca della Regione. 2. La Regione, al fine dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli inter-istituzionali, in particolare con le universita' della Regione.