Art. 19 
 
                    Collaborazione istituzionale 
                 in materia di istruzione e ricerca 
 
  1. La Regione  in  collaborazione  con  gli  enti  locali,  con  le
istituzioni universitarie e gli enti di ricerca favorisce: 
    a) la stipula di accordi di cooperazione tra universita' con sede
nel territorio regionale e  universita'  di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea, anche al fine  di  facilitare  il  rientro  e  il
reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri  immigrati
laureati nelle universita' aventi sede nel territorio regionale; 
    b) i programmi di sostegno degli studenti, dei  ricercatori,  dei
docenti e dei tecnici  stranieri  operanti  nelle  universita'  degli
studi e negli istituti di ricerca della Regione. 
  2. La Regione, al fine dell'attuazione degli interventi di  cui  al
presente articolo, promuove specifici protocolli inter-istituzionali,
in particolare con le universita' della Regione.