Art. 20 
 
                     Interventi di integrazione 
                   e comunicazione interculturale 
 
  1. La Regione, nell'ambito  delle  azioni  previste  dal  Programma
annuale e ai sensi dell' art. 42 del decreto legislativo n. 286/1998,
promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni  interculturali  e
sostiene progetti per: 
    a) uso di spazi pubblici in via continuativa  o  occasionale  per
iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali; 
    b)  iniziative  di  informazione  pubblica  sui   temi   connessi
all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza  delle  cause  del
fenomeno migratorio e lo sviluppo delle  relazioni  interculturali  e
del dialogo interreligioso, la valorizzazione e  lo  scambio  tra  le
diverse culture; 
    c) utilizzo di adeguati strumenti di  comunicazione  plurilingue,
anche realizzati per via telematica. 
  2. E'  istituito,  ai  fini  informativi,  l'elenco  regionale  dei
mediatori culturali  presso  la  Direzione  competente.  L'iscrizione
all'elenco e' subordinata al possesso di  specifica  professionalita'
in  materia  di  mediazione  culturale  attestata  a  seguito   della
frequenza di corsi di formazione specifici o  di  aggiornamento,  per
coloro che  abbiano  conseguito  esperienze  formative  e  lavorative
pregresse, appositamente promossi dalla Regione.