Art. 20 Interventi di integrazione e comunicazione interculturale 1. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale e ai sensi dell' art. 42 del decreto legislativo n. 286/1998, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e sostiene progetti per: a) uso di spazi pubblici in via continuativa o occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali; b) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, la valorizzazione e lo scambio tra le diverse culture; c) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica. 2. E' istituito, ai fini informativi, l'elenco regionale dei mediatori culturali presso la Direzione competente. L'iscrizione all'elenco e' subordinata al possesso di specifica professionalita' in materia di mediazione culturale attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici o di aggiornamento, per coloro che abbiano conseguito esperienze formative e lavorative pregresse, appositamente promossi dalla Regione.