Art. 21 Assistenza socio-sanitaria 1. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute, la Regione garantisce ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio regionale i servizi sanitari in condizioni di parita' di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani, in conformita' all'art. 34 del decreto legislativo n. 286/1998 e sulla base degli accordi Stato - Regioni. 2. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute la Regione garantisce la riabilitazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, in conformita' all'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). 3. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute la Regione garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorche' continuative previste dall' art. 35 del decreto legislativo n. 286/1998 e dalle indicazioni contenute nell'accordo Stato - Regioni 20 dicembre 2012, n. 255 (Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome»). 4. La Regione provvede inoltre: a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche; b) alla predisposizione di proposte e alla realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, nonche' di formazione e di aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari e sociali, sulla normativa vigente in tema di accesso ai servizi sanitari per gli stranieri, per un approccio multiculturale e pluridisciplinare ai temi della tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale; c) alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza, di tratta oppure di grave sfruttamento promuovendo progetti e interventi realizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629 GAI); d) ad assicurare l'organizzazione, anche presso gli enti del servizio sanitario regionale e, comunque, presso i principali servizi socio-sanitari, di servizi di mediazione linguistica e culturale e a promuovere la formazione e l'aggiornamento dei mediatori; e) a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale un gruppo tecnico di lavoro con il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi e dei servizi sociali di cui al sistema integrato previsto dalla legge regionale n. 6/2006 , rivolti ai cittadini stranieri; gli oneri di funzionamento del gruppo tecnico di lavoro sono costituiti dal gettone di presenza e da eventuali rimborsi spese ai componenti che non sono dipendenti di pubbliche amministrazioni. 5. La Regione rimborsa agli enti del servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformita' a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998. Un'apposita commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravita' clinica e alla priorita' di intervento. Il direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla commissione sulla base della disponibilita' di bilancio annualmente definita. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalita' per la costituzione della commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziate possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali. 6. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, lettere a) e b), del presente articolo, sono realizzati con le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016, in attuazione degli atti di pianificazione e programmazione adottati dalla Regione nei settori sanitario, sociale e sociosanitario ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).