Art. 21 
 
                     Assistenza socio-sanitaria 
 
  1. In attuazione della normativa in materia di tutela della salute,
la Regione garantisce ai cittadini  stranieri  regolarmente  presenti
nel territorio regionale i servizi sanitari in condizioni di  parita'
di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto
ai  cittadini  italiani,  in  conformita'  all'art.  34  del  decreto
legislativo n. 286/1998 e sulla base degli accordi Stato - Regioni. 
  2. In attuazione della normativa in materia di tutela della  salute
la Regione garantisce la riabilitazione dei titolari dello status  di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che  hanno  subito
torture o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale,  in
conformita' all'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251 (Attuazione  della  direttiva  2004/83/CE  recante  norme  minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta). 
  3. In attuazione della normativa in materia di tutela della  salute
la Regione garantisce ai cittadini stranieri presenti sul  territorio
regionale non in regola con  le  norme  relative  all'ingresso  e  al
soggiorno le cure ambulatoriali  e  ospedaliere  urgenti  o  comunque
essenziali ancorche' continuative previste dall' art. 35 del  decreto
legislativo n. 286/1998 e dalle  indicazioni  contenute  nell'accordo
Stato - Regioni 20 dicembre 2012, n. 255 (Accordo tra il Governo,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  sul  documento
recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l'assistenza sanitaria alla  popolazione  straniera  da  parte  delle
regioni e province autonome»). 
  4. La Regione provvede inoltre: 
    a) al monitoraggio della situazione  sanitaria  e  sociale  della
popolazione  immigrata  e  degli  interventi   attuati   dagli   enti
competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle  migliori
pratiche; 
    b) alla predisposizione  di  proposte  e  alla  realizzazione  di
interventi di informazione e sensibilizzazione, nonche' di formazione
e di aggiornamento degli operatori dei servizi  sanitari  e  sociali,
sulla normativa vigente in tema di accesso ai  servizi  sanitari  per
gli stranieri, per un approccio multiculturale e pluridisciplinare ai
temi della  tutela  e  promozione  della  salute  e  della  sicurezza
sociale; 
    c) alla protezione,  all'assistenza  e  all'integrazione  sociale
rivolti  alle  vittime  di  violenza,  di  tratta  oppure  di   grave
sfruttamento promuovendo progetti e interventi  realizzati  ai  sensi
del decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24  (Attuazione  della
direttiva 2011/36/UE relativa alla  prevenzione  e  alla  repressione
della tratta di esseri umani e alla  protezione  delle  vittime,  che
sostituisce la decisione quadro 2002/629 GAI); 
    d) ad assicurare l'organizzazione,  anche  presso  gli  enti  del
servizio sanitario regionale e, comunque, presso i principali servizi
socio-sanitari, di servizi di mediazione linguistica e culturale e  a
promuovere la formazione e l'aggiornamento dei mediatori; 
    e) a istituire presso la Direzione centrale competente in materia
di salute e protezione sociale un gruppo tecnico  di  lavoro  con  il
compito  di  fornire  elementi  informativi  utili  a  una   efficace
programmazione degli interventi e  dei  servizi  sociali  di  cui  al
sistema integrato previsto dalla legge regionale n. 6/2006 ,  rivolti
ai cittadini stranieri; gli oneri di funzionamento del gruppo tecnico
di lavoro sono costituiti dal gettone  di  presenza  e  da  eventuali
rimborsi spese ai componenti che non  sono  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni. 
  5. La Regione rimborsa agli enti del servizio  sanitario  regionale
gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore
di  cittadini  stranieri,  provenienti  da  Paesi  non   appartenenti
all'Unione europea e  con  i  quali  non  sono  previsti  accordi  di
reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria, affetti da  patologie
le cui cure non possano essere erogate nel  Paese  di  residenza,  in
conformita' a quanto previsto dall'art.  36,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 286/1998.  Un'apposita  commissione,  istituita  senza
oneri per la Regione, presso la Direzione competente  in  materia  di
salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla
gravita'  clinica  e  alla  priorita'  di  intervento.  Il  direttore
centrale competente  in  materia  di  salute  e  protezione  sociale,
autorizza i ricoveri selezionati dalla commissione sulla  base  della
disponibilita' di bilancio annualmente definita. Con regolamento sono
definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  costituzione   della
commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle
risorse regionali appositamente stanziate possono  essere  utilizzati
eventuali specifici finanziamenti statali. 
  6. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, lettere a) e b),  del
presente articolo,  sono  realizzati  con  le  risorse  destinate  al
finanziamento della spesa sanitaria regionale  per  l'anno  2016,  in
attuazione degli atti di  pianificazione  e  programmazione  adottati
dalla Regione nei settori  sanitario,  sociale  e  sociosanitario  ai
sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia
di programmazione, contabilita' e controllo  del  Servizio  sanitario
regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).