Art. 22 Inserimento lavorativo 1. La normativa regionale vigente garantisce alle persone straniere immigrate pari opportunita' rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attivita' autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa; le persone straniere immigrate sono ammesse, ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), a partecipare ai concorsi pubblici e alle selezioni nei termini previsti dalla normativa nazionale. 2. La Regione e gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze: a) favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori; b) sostengono le iniziative autonome favorendo la cooperazione, l'accesso al credito e le iniziative di supporto alle attivita' imprenditoriali; c) individuano i centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge. 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono realizzati con le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). 4. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 27, 27-ter e 27-quater, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le modalita' stabilite con regolamento regionale. 5. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle quote di lavoratori stranieri assegnate dallo Stato sul territorio regionale.