Art. 22 
 
                       Inserimento lavorativo 
 
  1. La normativa regionale vigente garantisce alle persone straniere
immigrate  pari   opportunita'   rispetto   ai   cittadini   italiani
nell'orientamento professionale, nell'inserimento  lavorativo  e  nel
sostegno di attivita' autonome,  anche  in  forma  imprenditoriale  e
cooperativa; le persone straniere immigrate sono  ammesse,  ai  sensi
della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), a  partecipare
ai concorsi pubblici e alle  selezioni  nei  termini  previsti  dalla
normativa nazionale. 
  2.  La  Regione  e  gli  enti  locali  nell'ambito  delle   proprie
competenze: 
    a) favoriscono l'inserimento lavorativo delle  persone  straniere
immigrate anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per
il lavoro e la formazione degli operatori; 
    b) sostengono le iniziative autonome favorendo  la  cooperazione,
l'accesso al credito e  le  iniziative  di  supporto  alle  attivita'
imprenditoriali; 
    c) individuano i centri per l'impiego presso  i  quali  istituire
servizi  di  mediazione  socio-culturale  per  i  destinatari   della
presente legge. 
  3. Gli interventi di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
realizzati con le risorse destinate a finanziare  gli  interventi  di
cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18  (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). 
  4. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e delle
autorizzazioni previste dagli articoli  22,  23,  24,  27,  27-ter  e
27-quater, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le  modalita'
stabilite con regolamento regionale. 
  5. Con regolamento sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto delle quote di lavoratori stranieri assegnate dallo Stato sul
territorio regionale.