Art. 23 
 
                      Formazione professionale 
 
  1. Le persone straniere immigrate accedono alle iniziative  e  alle
attivita' di formazione professionale,  di  formazione  continua,  di
orientamento, di tirocinio e alle relative iniziative di informazione
in condizioni di parita' rispetto ai cittadini italiani, in base alla
normativa vigente. 
  2. La  Regione,  inoltre,  promuove  e  sostiene,  sempre  ai  fini
dell'inserimento lavorativo e del proficuo accesso alle attivita'  di
formazione professionale, progetti, definiti anche  con  il  concorso
delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni, che  prevedono
corsi di formazione per la conoscenza della  lingua  italiana,  delle
nozioni fondamentali di educazione civica  e  del  funzionamento  del
sistema istituzionale italiano. 
  3. Al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo e
al mondo del lavoro, la Regione, per quanto di propria  competenza  e
nel rispetto  della  normativa  vigente  in  materia,  opera  per  il
riconoscimento   e   la   certificazione   delle    competenze,    la
valorizzazione   e   il   riconoscimento   dei   titoli    e    delle
professionalita' acquisiti nei Paesi di  provenienza,  nonche'  delle
iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.