Art. 23 Formazione professionale 1. Le persone straniere immigrate accedono alle iniziative e alle attivita' di formazione professionale, di formazione continua, di orientamento, di tirocinio e alle relative iniziative di informazione in condizioni di parita' rispetto ai cittadini italiani, in base alla normativa vigente. 2. La Regione, inoltre, promuove e sostiene, sempre ai fini dell'inserimento lavorativo e del proficuo accesso alle attivita' di formazione professionale, progetti, definiti anche con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni, che prevedono corsi di formazione per la conoscenza della lingua italiana, delle nozioni fondamentali di educazione civica e del funzionamento del sistema istituzionale italiano. 3. Al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo e al mondo del lavoro, la Regione, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, la valorizzazione e il riconoscimento dei titoli e delle professionalita' acquisiti nei Paesi di provenienza, nonche' delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.